Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 222e

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 222e OETV dal 2025

Art. 222e Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 222e (1) Disposizioni transitorie relative alle modifiche del 16 giugno 2003

1 La modifica dell’articolo 99 capoverso 1 relativa all’equipaggiamento con un dispositivo automatico di limitazione della velocità si applica ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2005. I veicoli messi in circolazione a partire dal 1° ottobre 2001 fino al 31 dicembre 2004 e che sono conformi ai valori limite della direttiva n. 88/77/CEE, modificata per l’ultima volta dalla direttiva n. 2001/27/CE, devono essere modificati entro l’esame periodico successivo al quale sono convocati a partire dal 1° gennaio 2006.

2 Per l’applicazione dei regolamenti menzionati nell’allegato 2 si applicano, fatto salvo il capoverso 1, le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; l’immatricolazione si basa sulla data dell’importazione o della costruzione in Svizzera.

(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 1819).

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