Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 222c

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 222c OETV dal 2025

Art. 222c Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 222c (1) Disposizione transitoria relativa all’articolo 7 capoverso 4

1 In deroga all’articolo 7 capoverso 4, il peso totale dei veicoli soggetti all’ordinanza del 6 marzo 2000 (2) concernente la tassa sul traffico pesante e immatricolati prima del 1° gennaio 1999 a nome del richiedente può essere abbassato una sola volta. Il peso totale ridotto dev’essere maggiore di 3500 kg.

2 La domanda di riduzione del peso totale dev’essere presentata all’autorità cantonale competente entro il 31 dicembre 2000.

3 Il peso garantito è inoltre iscritto nella licenza di circolazione sotto la campo «Decisione dell’autorità».

4 Per modifiche successive del peso si applica di nuovo l’articolo 7 capoverso 4.

(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2290).
(2) RS 641.811

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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