Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 222a

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 222a OETV dal 2025

Art. 222a Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 222a (1) Disposizioni transitorie relative alla modificazione del 2 settembre 1998

1 Le disposizioni dell’articolo 45 capoverso 2 concernenti la leggibilità, rispetto all’asse longitudinale, delle targhe posteriori si applicano ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° ottobre 1998. Per quelli già in circolazione prima di questa data le presenti disposizioni si applicano a partire dal 1° ottobre 1999.

2 Le disposizioni dell’articolo 95 capoverso 1 lettera i concernenti il peso massimo ammesso e capoverso 2 lettera a concernenti i carichi sull’asse si applicano ai veicoli sottoposti al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1998, come anche per la prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 1999.

3 Le disposizioni dell’articolo 76 capoverso 4 concernenti il circuito elettrico dei fari fendinebbia di coda, dell’articolo 106 capoverso 2 concernente i poggiatesta e dell’articolo 192 capoverso 1 lettera a sulle luci di posizione sui rimorchi si applicano ai veicoli sottoposti al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1999 come anche alla prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 2001.

4 Le disposizioni dell’articolo 106 capoverso 1 concernenti le cinture di sicurezza si applicano:

  • a. ai veicoli della categoria M2 con un peso totale massimo di 3,50 t sottoposti al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1999, come anche alla prima immatricolazione di detti veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 2001;
  • b. agli altri veicoli sottoposti al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1998, come anche per la prima immatricolazione di siffatti veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 1999.
  • 5 Le disposizioni dell’articolo 112 capoverso 4 concernenti gli specchi retrovisori si applicano ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a contare dal 1° gennaio 1999. Per i veicoli messi in circolazione per la prima volta tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1998 le disposizioni si applicano dal 1° ottobre 1999.

    6 Le disposizioni dell’articolo 121 capoverso 2 concernenti le altezze minime dei corridoi, dell’articolo 140 capoverso 1 lettera a concernente il collocamento di luci di posizione e dell’articolo 158 capoverso 2 concernente le esigenze per gli ancoraggi delle cinture si applicano ai veicoli sottoposti al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1999 come anche per la prima immatricolazione dei veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 2000.

    7 Per l’applicazione dei regolamenti internazionali menzionati nell’allegato 2 si applicano – nella misura in cui le presenti disposizioni transitorie non prevedano altri termini – le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; l’immatricolazione si fonda sul momento dell’importazione o della costruzione in Svizzera.

    8 I numeri 111 lettera b, 122 e 212 dell’allegato 5 (fumo e gas di scarico) come anche i numeri 111.3 e 431 lettere b-d dell’allegato 6 (livello sonoro) si applicano ai veicoli sottoposti all’esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1999 come anche per la prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 2003.

    9 Il capitolo 5 della direttiva n. 97/24/CE 222 di cui i numeri 111 lettera b dell’allegato 5 e 222 (fumo e gas di scarico) si applica, per quanto concerne i valori limite, alla seconda tappa (allegato I n. 2.2.1.1.3) per le motoleggere sottoposte al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 2002 come anche per la prima immatricolazione di motoleggere importate o costruite in Svizzera a contare dal 1° luglio 2004. (2)

    (1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 1819).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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