Art. 222 CPC dal 2023

Art. 222 Risposta
1 Il giudice notifica la petizione al convenuto e gli assegna nel contempo un termine per presentare la risposta scritta.
2 Alla risposta si applica per analogia l’articolo 221. Il convenuto deve specificare quali fatti, così come esposti dall’attore, riconosce o contesta.
3 Il giudice può ingiungere al convenuto di limitare la risposta a singole questioni o a singole conclusioni (art. 125).
4 Il giudice notifica la risposta all’attore.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.