Art. 220 CPS dal 2025

Art. 220 Sottrazione di minorenne (1)
Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che ha il diritto di stabilirne il luogo di dimora, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.