Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 22

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 22 OETV dal 2025

Art. 22 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 22 Generi di rimorchi di lavoro

1 Per quanto non siano considerati rimorchi di trasporto (art. 20), i «rimorchi di lavoro» sono rimorchi:

  • a. costruiti per effettuare lavori o sui quali sono installate stabilmente macchine per effettuare lavori; e
  • b. il cui carico utile per componenti, attrezzi, materie e materiale di consumo necessari alla macchina è pari al massimo al 10 per cento del carico per asse complessivamente ammesso. (1)
  • 2 Sono equiparati a questi rimorchi:

  • a. (1) i rimorchi di cui al capoverso 1:
  • 1. aventi una capacità di carico tale da poter caricare o scaricare il materiale prodotto o necessario durante il processo di lavoro, meccanicamente modificato o utilizzato nel processo di lavoro o risultato dal lavoro svolto, e
  • 2. il cui carico utile è pari al massimo a due terzi del carico per asse complessivamente ammesso;
  • b. i rimorchi adibiti al trasporto di accessori, utensili e carburante per l’autoveicolo di lavoro dal quale sono trainati;
  • c. (1) i rimorchi non aventi una funzione di lavoro propria, ma che integrano quella del veicolo trattore e sono a tale scopo dotati di particolari collegamenti;
  • d. (1) i rimorchi muniti di attrezzature di lavoro per la manutenzione ordinaria dell’infrastruttura nel profilo normale ai sensi dell’OSN (5) , che trasportano su brevi distanze materiale caricato o scaricato senza operatori esterni nel corso degli spostamenti;
  • e. i rimorchi costruiti in modo da poter trasportare un solo e determinato apparecchio di lavoro senza avere altra possibilità di carico;
  • f. i rimorchi dei servizi antincendio e della protezione civile.
  • 3 I rimorchi di lavoro possono essere immatricolati come rimorchi di trasporto se soddisfano tutte le prescrizioni applicabili a quest’ultimi e se le attrezzature di lavoro non ostacolano la circolazione.

    4 I rimorchi secondo il capoverso 2 sono designati quali rimorchi di lavoro, quelli il cui interno è adibito a locale (art. 20 cpv. 1) semplicemente quali rimorchi, precisando l’uso cui sono destinati.

    (1) (2)
    (2) (3)
    (3) (4)
    (4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (5) RS 725.111

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-5972/2008Strassenwesen (Übriges)Fahrzeug; Vorinstanz; Fahrzeugs; Vorschrift; Gesuch; Erteilung; Vorschriften; Ausnahmebewilligung; Typengenehmigung; Marke; Markenbezeichnung; Verkehr; Verfügung; Entscheid; Bundesverwaltungsgericht; Motorleistung; Motorfahrzeug; Fahrzeuge; Recht; Zulassung; Verfahren; Voraussetzung; Gehör; Behörde; Bestimmungen; Bundesrat; Verletzung
    A-8382/2007Strassenwesen (Übriges)Euronorm; Beschwer; Vorinstanz; Beschwerdeführerin; Beschwerdeführerinnen; Schweiz; Fahrzeuge; Bundes; Recht; Motorräder; Umwelt; Regel; Typen; Verordnung; Gesuch; Verfügung; Typengenehmigung; Richtlinie; Voraussetzung; Interesse; -konform; Voraussetzungen; Bundesverwaltungsgericht; Markt