Art. 22 OETV dal 2025
Art. 22 Generi di rimorchi di lavoro
1 Per quanto non siano considerati rimorchi di trasporto (art. 20), i «rimorchi di lavoro» sono rimorchi: a. costruiti per effettuare lavori o sui quali sono installate stabilmente macchine per effettuare lavori; e b. il cui carico utile per componenti, attrezzi, materie e materiale di consumo necessari alla macchina è pari al massimo al 10 per cento del carico per asse complessivamente ammesso. (1)
2 Sono equiparati a questi rimorchi:a. (1) i rimorchi di cui al capoverso 1:1. aventi una capacità di carico tale da poter caricare o scaricare il materiale prodotto o necessario durante il processo di lavoro, meccanicamente modificato o utilizzato nel processo di lavoro o risultato dal lavoro svolto, e2. il cui carico utile è pari al massimo a due terzi del carico per asse complessivamente ammesso;b. i rimorchi adibiti al trasporto di accessori, utensili e carburante per l’autoveicolo di lavoro dal quale sono trainati;c. (1) i rimorchi non aventi una funzione di lavoro propria, ma che integrano quella del veicolo trattore e sono a tale scopo dotati di particolari collegamenti;d. (1) i rimorchi muniti di attrezzature di lavoro per la manutenzione ordinaria dell’infrastruttura nel profilo normale ai sensi dell’OSN (5) , che trasportano su brevi distanze materiale caricato o scaricato senza operatori esterni nel corso degli spostamenti; e. i rimorchi costruiti in modo da poter trasportare un solo e determinato apparecchio di lavoro senza avere altra possibilità di carico;f. i rimorchi dei servizi antincendio e della protezione civile.
3 I rimorchi di lavoro possono essere immatricolati come rimorchi di trasporto se soddisfano tutte le prescrizioni applicabili a quest’ultimi e se le attrezzature di lavoro non ostacolano la circolazione.
4 I rimorchi secondo il capoverso 2 sono designati quali rimorchi di lavoro, quelli il cui interno è adibito a locale (art. 20 cpv. 1) semplicemente quali rimorchi, precisando l’uso cui sono destinati.
(1) (2)
(2) (3)
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 ([RU 2024 30]).
(5) [RS 725.111]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.