Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) Art. 22

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCaGi:



Art. 22 LCaGi dal 2025

Art. 22 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 22 Copie elettroniche delle sentenze originarie, delle decisioni successive e dei moduli di comunicazione

1 È memorizzata in VOSTRA una copia elettronica del testo originale integrale delle sentenze originarie (art. 18) e decisioni successive (art. 21) pronunciate in Svizzera contro un adulto.

2 In caso di sentenze originarie e decisioni successive straniere (art. 19 e 21), è memorizzata in VOSTRA una copia elettronica del relativo modulo di comunicazione. Se è trasmesso soltanto l’originale della sentenza originaria o della decisione successiva, non viene allestita una copia elettronica.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
A-7302/2018Assistenza amministrativaRsquo;; Rsquo;art; Stato; Rsquo;autorità; Nigeria; Tribunale; Rsquo;informazioni; Parte; Rsquo;AFC; Svizzera; Spiegazioni; Rsquo;imposta; Messaggio; Rsquo;assistenza; Rsquo;accord; Rsquo;accordo; Stati; Rsquo;ambito; Rsquo;impresa; Rsquo;altra; Rsquo;informazione; Rsquo;OCSE; Forum; Giusta; Comuni; Comunicazione; Comunicazione-; -DVS-; Rsquo;applicazione; Amministrazione