Art. 22 CPS dal 2024

Art. 22 4. Tentativo.
1 Chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilit di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
2 L’autore che, per grave difetto d’intelligenza, non si rende conto che l’oggetto contro il quale l’atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.