Art. 22 LIFD dal 2024

Art. 22 Proventi da fonti previdenziali
1 Sono imponibili tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidit , nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.
2 I proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.
3 Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento. (1)
4 Rimane salvo l’articolo 24 lettera b.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.