LPP Art. 22 - Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 22 LPP dal 2025

Art. 22 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 22 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni

1 Il diritto alle prestazioni per superstiti sorge con la morte dell’assicurato ma, il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario.

2 Il diritto alle prestazioni vedovili si estingue quando la vedova o il vedovo passa a nuove nozze o muore. (1)

3 Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue quando l’orfano muore o compie i 18 anni. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l’orfano:

  • a. è a tirocinio o agli studi;
  • b. (1) è incapace di guadagnare perché invalido per almeno il 70 per cento.
  • 4 Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l’assicurato non era affiliato all’istituto di previdenza tenuto a versargliele, l’ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l’istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l’istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso. (3)

    (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
    (3) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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