LDP Art. 22 - Numero e designazione dei candidati

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 22 LDP dal 2022

Art. 22 Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 22 Numero e designazione dei candidati

1 Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e nessun nome più di due volte. Se la proposta contiene un numero di nomi maggiore, gli ultimi sono stralciati.

2 Le proposte devono indicare, per ogni candidato:

  • a. il cognome e il nome ufficiali;
  • b. il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;
  • c. il sesso;
  • d. la data di nascita;
  • e. l’indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;
  • f. i luoghi d’origine, incluso il Cantone di appartenenza; e
  • g. la professione. (1)
  • 3 Ogni candidato deve dichiarare per scritto che accetta la proposta. Se tale dichiarazione manca, il suo nome è stralciato. (2)

    (1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
    (2) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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