Art. 22 LDP dal 2022

Art. 22 Numero e designazione dei candidati
1 Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e nessun nome più di due volte. Se la proposta contiene un numero di nomi maggiore, gli ultimi sono stralciati.
2
3 Ogni candidato deve dichiarare per scritto che accetta la proposta. Se tale dichiarazione manca, il suo nome è stralciato. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).(2) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
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