Art. 22 LStrl dal 2025

Art. 22 (1) Condizioni di salario e di lavoro nonché rimborso delle spese dei lavoratori distaccati
1
2 Il datore di lavoro rimborsa ai lavoratori distaccati le spese in relazione al lavoro distaccato sostenute nell’ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali, come quelle per il viaggio, il vitto e l’alloggio. Tali rimborsi non sono considerati componente del salario.
3 In caso di lavoro distaccato di lunga durata, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla durata dell’obbligo di rimborso di cui al capoverso 2.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.