Art. 21a PA dal 2022

Art. 21a 2. In caso di trasmissione per via elettronica (1)
1 Gli atti scritti possono essere trasmessi all’autorit per via elettronica.
2 La parte o il suo rappresentante deve munire l’atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 (2) sulla firma elettronica.
3 Per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte o il suo rappresentante ha eseguito tutti le operazioni necessarie per la trasmissione.
4
(2) RS 943.03
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.