PA Art. 21a -

Einleitung zur Rechtsnorm PA:



Art. 21a PA dal 2022

Art. 21a Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) drucken

Art. 21a 2. In caso di trasmissione per via elettronica (1)

1 Gli atti scritti possono essere trasmessi all’autorit per via elettronica.

2 La parte o il suo rappresentante deve munire l’atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 (2) sulla firma elettronica.

3 Per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte o il suo rappresentante ha eseguito tutti le operazioni necessarie per la trasmissione.

4 Il Consiglio federale disciplina:

  • a. il formato degli atti scritti e dei relativi allegati;
  • b. le modalit di trasmissione;
  • c. le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.
  • (1) Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, (RU 2006 2197; FF 2001 3764). Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).
    (2) RS 943.03

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    B-7123/2009WiderspruchssachenBundes; Beschwer; Frist; Bundesverwaltungsgericht; Verfügung; Telefax; Vorinstanz; Beschwerdeschrift; Frist; Beschwerdefrist; Verfahren; Bundesgericht; Praxis; Beweismittel; Reichung; Eingabe; Verbesserung; Rechtsschrift; Marke; Widerspruch; Hinweis; Original; Urteil; Bundesgerichts