Art. 219 LEF dal 2024

Art. 219 Ordine dei creditori 1 I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni.
2 Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s’impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello.
3 Il grado dei crediti garantiti da pegno e l’estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare. (1)
4 I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell’ordine seguente sull’intera massa residuale del fallimento:
Prima classe a. (2) I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro, sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente, sino all’importo annuo massimo del guadagno assicurato secondo l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.abis. (3) I crediti dei lavoratori per la cauzione fornita al datore di lavoro.ater. (3) I crediti dei lavoratori derivanti da un piano sociale, sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente.b. I crediti degli assicurati secondo la legge federale del 20 marzo 1981 (5) sull’assicurazione infortuni, come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati.c. (6) I crediti pecuniari per contributi di mantenimento e d’assistenza in virtù del diritto di famiglia, come pure quelli per contributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno 2004 (7) sull’unione domestica registrata, sorti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.
Seconda classe (8) a. I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell’autorit parentale, per le somme di cui egli, in tale qualit , sia divenuto debitore verso le medesime.Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato dichiarato durante l’autorit parentale o entro l’anno dalla cessazione della stessa.b. I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946 (9) sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959 (10) sull’assicurazione per l’invalidit , alla legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952 (11) sulle indennit di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale del 25 giugno 1982 (12) sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennit per insolvenza.c. I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell’assicurazione malattie sociale.d. I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari.e. (13) ...f. (14) I depositi di cui all’articolo 37a della legge dell’8 novembre 1934 (15) sulle banche.
Terza classe Tutti gli altri crediti. (16)
5 Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe:1. la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento;2. la durata di una causa concernente il credito;3. in caso di liquidazione in via di fallimento di un’eredit , il tempo trascorso tra il giorno della morte e l’ordine di liquidazione. (17)
(1) Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 ([RU 24 233 ]Tit. fin. art. 60).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 ([RU 2010 4921]; [FF 2009 6941 ][6951]). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
(3) (4)
(4) Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 ([RU 2010 4921]; [FF 2009 6941 ][6951]). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
(5) [RS 832.20]
(6) Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 ([RU 2005 5685]; [FF 2003 1165]).
(7) [RS 211.231]
(8) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 ([RU 2000 2531]; [FF 1999 8077 ][8458]).
(9) [RS 831.10]
(10) [RS 831.20]
(11) [RS 834.1]. Ora : LF del 25 set. 1952 sulle indennit di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternit .
(12) [RS 837.0]
(13) Introdotta dall’art. 111 n. 1 della LF del 12 giu. 2009 sull’IVA ([RU 2009 5203]; [FF 2008 6033]). Abrogata dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 4111]; [FF 2010 5667]).
(14) Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 ([RU 2011 3919]; [FF 2010 3513]).
(15) [RS 952.0]
(16) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ([RU 1995 1227]; [FF 1991 III 1]).
(17) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994 ([RU 1995 1227]; [FF 1991 III 1]). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 4111]; [FF 2010 5667]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.