Art. 218 CPP dal 2024
Art. 218 Ad opera di privati
1 Qualora non sia possibile far capo per tempo all’intervento della polizia, i privati sono autorizzati ad arrestare provvisoriamente chi:a. è colto in flagranza di crimine o di delitto oppure sorpreso immediatamente dopo aver commesso un siffatto reato; ob. è colpito da un avviso di ricerca indirizzato anche al pubblico.
2 Nel procedere all’arresto i privati possono far uso della forza soltanto entro i limiti di quanto disposto nell’articolo 200.
3 Gli arrestati vanno consegnati quanto prima alla polizia.
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