Art. 218 CPM dal 2024

Art. 218 Giurisdizione militare (1)
1 Fatti salvi gli articoli 9 e 9a, ogni persona sottoposta al diritto penale militare soggiace alla giurisdizione dei tribunali militari. (2)
2 Questa norma vale anche se il reato è stato commesso all’estero.
3 Le persone sottoposte al diritto penale militare soggiacciono, inoltre, alla giurisdizione dei tribunali militari, se esse, in un esercizio militare, in un’attivit di servizio della truppa o in connessione con un reato previsto dal presente Codice, violano la legislazione federale sulla circolazione stradale. Valgono le disposizioni penali del diritto ordinario. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
4 Soggiace alla giurisdizione militare anche chi, durante il servizio, consuma o possiede intenzionalmente e senza esserne autorizzato esigue quantit di stupefacenti a tenore dell’articolo 1 della LStup (3) o, per assicurare il proprio consumo, commette un’infrazione di cui all’articolo 19 della medesima legge. L’autore è punito in via disciplinare. (4)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).(2) Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
(3) RS 812.121. Ora: dell’art. 2 della LStup.
(4) Introdotto dal n. II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512; FF 1985 II 901).
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