Art. 217 CCS dal 2024

Art. 217 b. In caso di divorzio, separazione, nullit del matrimonio o separazione dei beni giudiziale
1 In caso di divorzio, separazione, nullit del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all’aumento s’applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.
2 Lo stesso vale in caso di morte di uno dei coniugi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. (1)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.