Art. 217 LEF dal 2024

Art. 217 Acconto
pagato da un coobbligato del fallito
1 Quando un creditore sia stato soddisfatto in parte pel suo credito da un coobbligato del fallito, tale credito è ammesso ciò nondimeno per l’importo originario al passivo della massa, abbia o non abbia il coobbligato un diritto di regresso verso il fallito.
2 Il diritto d’insinuare tale credito nel fallimento spetta al creditore ed al coobbligato.
3 Il riparto assegnato al credito spetta al creditore sino a totale suo soddisfacimento. Sull’eccedenza il coobbligato avente diritto di regresso ottiene la somma che otterrebbe facendo valere direttamente tale diritto. Il residuo rimane alla massa.
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