OETV Art. 215 - Telaio, iscrizioni, posti (1)

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 215 OETV dal 2025

Art. 215 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 215 Telaio, iscrizioni, posti (1)

1 Il telaio, il manubrio, le forcelle e le ruote devono essere costruiti in modo sufficientemente solido. (2)

1bis Le iscrizioni e i dipinti sui veicoli non devono distrarre eccessivamente l’attenzione degli altri utenti della strada. Non devono avere luce propria né essere illuminati. (3)

2 I velocipedi possono avere soltanto un numero di posti pari a quello delle coppie di pedali o di unità meccaniche di propulsione equivalenti. Fanno eccezione i velocipedi appositamente predisposti con al massimo due sedili protetti per fanciulli o con un posto per disabili. (1)

(1) (4)
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
(3) Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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