Art. 215 OETV dal 2025

Art. 215 Telaio, iscrizioni, posti (1)
1 Il telaio, il manubrio, le forcelle e le ruote devono essere costruiti in modo sufficientemente solido. (2)
2 I velocipedi possono avere soltanto un numero di posti pari a quello delle coppie di pedali o di unità meccaniche di propulsione equivalenti. Fanno eccezione i velocipedi appositamente predisposti con al massimo due sedili protetti per fanciulli o con un posto per disabili. (1)
(1) (4)(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
(3) Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.