Art. 215 CPP dal 2024
Art. 215 Sezione 2: Fermo di polizia e inseguimento Fermo di polizia
1 Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di:a. accertarne l’identit ;b. interrogarla brevemente;c. chiarire se ha commesso un reato;d. chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati.
2 La polizia può obbligare la persona fermata a:a. declinare le proprie generalit ;b. esibire i documenti d’identit ;c. esibire oggetti che reca con sé;d. aprire contenitori o veicoli.
3 La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo.
4 Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano.
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