Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 213

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 213 OETV dal 2025

Art. 213 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 213 Velocipedi In generale, dimensioni e contrassegno (1)

1 I velocipedi devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 213–218. (2)

1bis La larghezza massima dei velocipedi non deve superare 1,00 m o 1,30 m se si trasportano persone disabili. (3)

1ter … (4)

2 Al momento dell’immissione sul mercato devono essere impressi in modo indelebile sul telaio dei velocipedi fabbricati in serie un numero individuale, facilmente leggibile, e il nome del costruttore o una marca. (5)

3 … (6)

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
(3) Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
(4) Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009 (RU 2009 5705). Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, con effetto dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(6) Abrogato dalla cifra I dell’O del 12 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4939).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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