Art. 211 CPC dal 2024

Art. 211 Effetti
1 Se nessuna delle parti la rifiuta entro 20 giorni dalla comunicazione scritta, la proposta di decisione è considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato. Il rifiuto non abbisogna d’essere motivato.
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3 Nelle controversie di cui all’articolo 210 capoverso 1 lettera b, se l’azione non è promossa tempestivamente la proposta di decisione è considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato.
4 Nella proposta di decisione le parti sono rese attente alle conseguenze di cui ai capoversi 1–3.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.