OR Art. 210 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 210 OR dal 2024
Art. 210 Prescrizione (1)
1 Le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono in due anni dalla consegna della cosa al compratore, quand’anche questi ne abbia scoperto i difetti soltanto più tardi, salvo che il venditore abbia promesso la garanzia per un tempo più lungo.
2 Il termine è di cinque anni se i difetti di una cosa integrata in un’opera immobiliare conformemente all’uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell’opera.
3 Per i beni culturali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003 (2) sul trasferimento dei beni culturali l’azione si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il vizio, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto.
4 Qualunque patto che riduca il termine di prescrizione è nullo se:a. prevede un termine inferiore a due anni o, nel caso di cose usate, inferiore a un anno;b. la cosa è destinata all’uso personale o familiare del compratore; ec. il venditore agisce nell’ambito della sua attivit professionale o commerciale.
5 Le eccezioni del compratore per i difetti della cosa continuano a sussistere se la notificazione prevista dalla legge è stata fatta al venditore entro il termine di prescrizione.
6 Il venditore non può invocare la prescrizione ove sia provato che ha intenzionalmente ingannato il compratore. La presente disposizione non si applica al termine di 30 anni di cui al capoverso 3.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012 (Prescrizione della garanzia per i difetti. Prolungamento e coordinamento), in vigore dal 1° gen. 2013 ([RU 2012 5415]; [FF 2011 2629 ][3547]).
(2) [RS 444.1]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.