Art. 21 REDD dal 2022

Art. 21 Altre sessioni della Corte
1. La Grande Camera, le Camere e i Comitati funzionano permanentemente. Tuttavia, su proposta del presidente, la Corte stabilisce annualmente il ciclo delle sessioni.2. Al di fuori dei suddetti periodi, la Grande Camera e le Camere possono essere convocate dal loro presidente in caso di urgenza.
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