Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) Art. 21

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCaGi:



Art. 21 LCaGi dal 2025

Art. 21 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 21 Decisioni successive

1 Le decisioni successive passate in giudicato inerenti a una sentenza originaria da iscrivere sono iscritte in VOSTRA se concernono:

  • a. la liberazione dall’esecuzione di una pena, di una misura terapeutica o di un internamento;
  • b. l’insuccesso del periodo di prova in caso di sospensione condizionale totale o parziale di una pena;
  • c. la soppressione, la modifica o la pronuncia a posteriori di una misura terapeutica, di un internamento, di un collocamento o di un trattamento ambulatoriale;
  • d. la soppressione, la modifica, o la pronuncia a posteriori di un’interdizione di esercitare un’attività o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate;
  • e. una grazia, un’amnistia o un exequatur;
  • f. altri casi stabiliti dal Consiglio federale.
  • 2 Il Consiglio federale definisce i dati da iscrivere e la loro forma.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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