KRK Art. 21 -

Einleitung zur Rechtsnorm KRK:



La Convenzione sui diritti dell'infanzia è un accordo internazionale che stabilisce i diritti fondamentali dei bambini e obbliga gli Stati parti a rispettarli, proteggerli e garantirli. Questi includono il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, All'istruzione, alla salute e alla protezione dalla violenza e dallo sfruttamento. La Convenzione sottolinea anche il coinvolgimento dei bambini nelle decisioni che li riguardano. La Svizzera ha ratificato la Convenzione e deve garantire che i diritti dei bambini nel paese siano protetti.

Art. 21 KRK dal 2022

Art. 21 Convenzione sui diritti del fanciullo (KRK) drucken

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione, si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

  • a) vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorit competenti le quali verificano, in conformit con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
  • b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;
  • c) vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
  • d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
  • e) ricercano le finalit del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorit o dagli organi competenti.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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