Art. 208 LEF dal 2024

Art. 208 Degli effetti del fallimento sui diritti dei creditori
dei debiti
1 La dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto alla massa tutti i debiti del fallito eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Il creditore può far valere col suo credito gli interessi fino al giorno della dichiarazione e le spese di esecuzione. (1)
2 Dai crediti infruttiferi non ancora scaduti si deduce lo sconto del cinque per cento.
(1) Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.