Art. 207 OETV dal 2025

Art. 207 In generale, contrassegno
1 La velocità massima per costruzione di rimorchi agricoli e forestali non deve superare 40 km/h. (1)
2 Sulla targhetta del costruttore (art. 44 cpv. 3), oltre alle altre indicazioni deve essere iscritto anche l’anno di costruzione. (2)
3 L’obbligo di immatricolazione dei rimorchi agricoli e forestali si fonda sull’articolo 72 capoverso 1 lettera c OAC.
4 Ai rimorchi trainati da monoassi agricoli e forestali si applica l’articolo 199. Non sono però necessarie le luci di ingombro anteriori.
5 I rimorchi che adempiono tutte le prescrizioni per i rimorchi agricoli e forestali possono essere ammessi, con la pertinente velocità massima limitata e la pertinente identificazione, anche come rimorchi industriali a condizione che vengano trainati soltanto da veicoli trattori con una velocità massima di 45 km/h. (3)
6 I rimorchi con velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 sono immatricolati come rimorchi industriali. (4)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).
(3) Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).
(4) Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4111). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.