Art. 207 LEF dal 2024

Art. 207 Sospensione delle cause civili e dei
procedimenti amministrativi (1)
1 Salvo i casi d’urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, nonprima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria.
2 I procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse condizioni delle cause civili.
3 I termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di sospensione.
4 La disposizione summenzionata non si applica alle azioni di risarcimento del danno per lesioni della personalit o corporali né alle cause del diritto di famiglia.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.