OR Art. 204 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 204 OR dal 2024
Art. 204 Procedura nella vendita a distanza
1 Se la cosa, che si pretende difettosa, è spedita da altro luogo, e il venditore non ha rappresentanti nel luogo del ricevimento, il compratore è tenuto a provvedere per la provvisoria custodia della medesima né può rimandarla senz’altro al venditore.
2 Egli deve farne verificare regolarmente e senza indugio lo stato, altrimenti sar tenuto egli stesso a provare che i pretesi difetti esistevano gi al momento del ricevimento.
3 Ove siavi pericolo di rapido deterioramento della cosa spedita, il compratore può, e, quando l’interesse del venditore lo richieda, deve farla vendere coll’intervento dell’autorit competente del luogo in cui essa trovasi, ma è tenuto sotto pena del risarcimento dei danni a darne al più presto possibile notizia al venditore.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.