Art. 202 CPC dal 2023

Art. 202 Capitolo 2: Procedura Promozione
1 La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza. L’istanza può essere proposta nelle forme previste dall’articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso l’autorit di conciliazione.
2 Nell’istanza devono essere indicati la controparte, la domanda e l’oggetto litigioso.
3 L’autorit di conciliazione notifica senza indugio l’istanza alla controparte e nel contempo cita le parti all’udienza di conciliazione.
4 Nelle controversie di cui all’articolo 200, qualora entri in linea di conto una proposta di giudizio ai sensi dell’articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l’articolo 212, l’autorit di conciliazione può eccezionalmente disporre che si proceda a uno scambio di scritti.
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