Art. 201 OETV dal 2025

Art. 201 (1) Freni
1 Gli impianti di frenatura dei rimorchi di lavoro devono essere conformi all’articolo 189 della presente ordinanza o ai requisiti tecnici del regolamento (UE) n. 167/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/68.
2 L’efficacia dell’impianto di frenatura può essere controllata conformemente all’allegato 7 invece che al regolamento delegato (UE) 2015/68.
3 Ai semirimorchi con impianti di frenatura conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/68 si applicano le disposizioni per i rimorchi a timone rigido. Alle condotte di collegamento tra trattori a sella e semirimorchi e all’efficacia di frenatura si applicano le esigenze per i semirimorchi di cui all’articolo 189 capoverso 1 della presente ordinanza. Gli impianti di frenatura a inerzia non sono ammessi.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.