Art. 20 LD dal 2023

Art. 20 Informazioni in materia di tariffa e di origine
1 Su richiesta scritta, l’UDSC rilascia informazioni scritte sulla classificazione tariffale e l’origine preferenziale delle merci.
2 Esso limita la validit delle sue informazioni a sei anni per quanto concerne la classificazione tariffale e a tre anni per quanto riguarda l’origine. L’avente diritto deve provare nella dichiarazione doganale che la merce dichiarata corrisponde esattamente a quella descritta nell’informazione.
3 L’informazione non è vincolante se è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte o incomplete del richiedente.
4 Essa perde il suo carattere vincolante se sono modificate le relative disposizioni.
5 L’UDSC può revocare l’informazione per un motivo grave.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.