Art. 20 ONC dal 2024

Art. 20 Parcheggio in casi speciali
(art. 37 cpv. 2 LCStr)
1 I veicoli sprovvisti delle targhe prescritte non devono essere lasciati in sosta sulle strade o sui parcheggi pubblici; è fatta eccezione per i parcheggi accessibili al pubblico, appartenenti a privati se questi autorizzano la sosta. L’autorit competente può permettere eccezioni in casi speciali. (1)
2 ... (2)
3 ... (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).(2) Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
(3) Abrogato dal n. I dell’O del 17 ago. 2005, con effetto dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.