Art. 20 LImT dal 2025

Art. 20 Interessi (1)
1 In caso di ritardo nel pagamento dell’imposta è dovuto un interesse di mora a contare dalla sua esigibilità.
2 L’UDSC deve versare un interesse remunerativo a partire dal momento in cui, a torto, ha riscosso un importo o non lo ha rimborsato.
3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per la riscossione dell’interesse di mora.
4 Il Dipartimento federale delle finanze fissa i tassi d’interesse.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.