Art. 20 LAMaI dal 2025

Art. 20 Finanziamento; vigilanza
1 Ogni persona assicurata obbligatoriamente ai sensi della presente legge versa un contributo annuo per la prevenzione generale delle malattie.
2 Il DFI stabilisce il contributo su proposta dell’istituzione. Fa rapporto alle competenti Commissioni delle Camere federali sull’impiego di tale contributo. (1)
3 Esso vigila sull’attività dell’istituzione. I bilanci, i conti e il rapporto d’attività sono presentati per approvazione all’UFSP.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 della LF del 22 mar. 2002 concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.