Art. 20 ORC dal 2025

Art. 20 (1) Contenuto, forma e lingua
1 I documenti giustificativi sono prodotti in forma originale o in forma di copia autenticata cartacea o elettronica.
2 I documenti giustificativi devono essere firmati in modo conforme alla legge. I documenti giustificativi in forma elettronica devono recare una firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 2 lettera e j FiEle (2) .
3 Atti pubblici in forma elettronica e autenticazioni elettroniche nonché copie cartacee di documenti elettronici devono essere conformi ai requisiti dell’OAPuE (3) .
4 Se i documenti giustificativi sono prodotti in una lingua che non è la lingua ufficiale del Cantone, l’ufficio del registro di commercio può esigere una traduzione purché sia necessario per l’esame o la consultazione da parte di terzi. Se necessario può designare il traduttore. In questo caso la traduzione funge anche da documento giustificativo.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89).(2) RS 943.03
(3) RS 211.435.1
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.