Art. 20 LStrl dal 2024

Art. 20 Misure limitative
1 Il Consiglio federale può limitare il numero dei primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora (art. 32 e 33) per l’esercizio di un’attivit lucrativa. Esso consulta preventivamente i Cantoni e le parti sociali.
2 Il Consiglio federale può stabilire contingenti massimi per la Confederazione e i Cantoni.
3 La SEM può emanare decisioni per primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora computandoli sui contingenti federali oppure aumentare i contingenti cantonali. Essa tiene conto dei bisogni dei Cantoni e dell’interesse dell’economia svizzera.
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