Art. 20 LAVS dal 2024
Art. 20 (1) Esecuzione forzata e compensazione delle rendite (2)
1 Il diritto alla rendita non è soggetto a esecuzione forzata. (2)
2 Possono essere compensati con prestazioni scadute:a. i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI (4) , dalla legge federale del 25 settembre 1952 (5) sulle indennit di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 (6) sugli assegni familiari nell’agricoltura;b. i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidit ;c. i crediti per la restituzione di rendite e indennit giornaliere dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione contro le malattie. (7)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1964 ([RU 1964 277]; FF 1963 1209).
(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 ([RU 2002 3371]; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(4) [RS 831.20]
(5) [RS 834.1]. Ora: L del 25 set. 1952 sulle indennit di perdita di guadagno.
(6) [RS 836.1]
(7) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 ([RU 1996 2466]; [FF 1990 II 1]).
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