Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) Art. 2

Zusammenfassung der Rechtsnorm REDD:



Art. 2 REDD dal 2022

Art. 2 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 2 Dell’organizzazione e del funzionamento della Corte Capitolo I Dei giudici Computo della durata del mandato

1. Quando il seggio è vacante alla data dell’elezione del giudice o quando l’elezione ha luogo meno di tre mesi prima che il seggio divenga vacante, il mandato comincia a decorrere dalla data di assunzione dell’incarico, che deve avvenire entro tre mesi dalla data dell’elezione.2. Quando l’elezione di un giudice ha luogo più di tre mesi prima che il seggio divenga vacante, il mandato comincia a decorrere dalla data in cui il seggio diviene vacante.3. Conformemente all’articolo 23 paragrafo 3 della Convenzione, il giudice eletto rimane in carica fino al momento in cui il suo successore presta il giuramento o rende la dichiarazione previsti nell’articolo 3 del presente regolamento.


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