Art. 2 LEF dal 2024

Art. 2 Uffici
d’esecuzione e uffici dei fallimenti
1 In ogni circondario d’esecuzione è istituito un ufficio d’esecuzione diretto da un ufficiale esecutore.
2 In ogni circondario dei fallimenti è istituito un ufficio dei fallimenti diretto da un ufficiale dei fallimenti. (1)
3 All’ufficiale è aggiunto un supplente che ne fa le veci nei casi di incompatibilit o d’impedimento alla direzione dell’ufficio. (1)
4 Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti possono essere diretti dallo stesso ufficiale. (3)
5 Per il resto, l’organizzazione degli uffici spetta ai Cantoni.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.