Art. 2 LAM dal 2024

Art. 2 (1) Assicurazione facoltativa di base
A partire dal pensionamento, le persone assicurate secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera b (assicurati a titolo professionale) domiciliate in Svizzera possono concludere un’assicurazione di base presso l’assicurazione militare per l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite in caso di malattia e di infortunio (assicurazione facoltativa di base). L’assicurazione facoltativa di base d diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a–21.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF delEs besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.