Art. 2 LL dal 2023

Art. 2 Eccezioni circa le aziende
1 La legge non si applica, salvo l’articolo 3a: (1)
2 Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge é applicabile sono determinati per ordinanza.
3 Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi.
4 Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l’et minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d–g. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1994 1035; FF 1993 I 609).(2) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3147).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1568; FF 1999 447).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.