Art. 2 LStrl dal 2024

Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente legge si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera.
2 Ai cittadini degli Stati membri della Comunit europea (CE) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l’Accordo del 21 giugno 1999 (1) tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunit europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.
3 Ai cittadini degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l’Accordo del 21 giugno 2001 (2) di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.
4 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull’entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplino disposizioni divergenti. (3)
5 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato 1 numero 1. (4)
(1) RS 0.142.112.681(2) RS 0.632.31. Per i rapporti Svizzera-Liechtenstein si applica il Prot. del 21 giu. 2001, il quale è parte integrante dell’Acc.
(3) Introdotto dall’art. 127 qui avanti. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).
(4) Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.