Art. 1a LAINF dal 2024
Art. 1a Capitolo 1: Assicurazione obbligatoria (1) Assicurati
1 Sono assicurati d’obbligo ai sensi della presente legge:a. i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d’apprendistato o protetti;b. le persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 8 della legge del 25 giugno 1982 (2) sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) o che percepiscono indennit secondo l’articolo 29 LADI (disoccupati);c. (3) le persone che partecipano a provvedimenti dell’assicurazione per l’invalidit in uno stabilimento o laboratorio di cui all’articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 (4) sull’assicurazione per l’invalidit (LAI) oppure in un’azienda e che sono vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. (5)
2 Il Consiglio federale può estendere l’assicurazione obbligatoria alle persone vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Esso può esentare dall’obbligo segnatamente i familiari collaboranti nell’impresa, i dipendenti irregolari e le persone beneficiarie di privilegi, immunit e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 (6) sullo Stato ospite. (7)
(1) Originario: art. 1.
(2) [RS 837.0]
(3) Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2021 705]; [FF 2017 2191]).
(4) [RS 831.20]
(5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2016 4375]; [FF 2008 4703], [2014 6835]).
(6) [RS 192.12]
(7) Nuovo testo giusta l’all. n. II 12 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 6637]; [FF 2006 7359]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.