Art. 1a LAM dal 2024
Art. 1a Sezione 1: Campo d’applicazione (1) Persone assicurate
1 È assicurato presso l’assicurazione militare: (2) a. chiunque compie un servizio militare o un servizio di protezione civile, obligatorio o volontario;b. (3) chiunque è al servizio della Confederazione come:1. militare di professione,2. militare a contratto temporaneo,3. controllore di armi,4. capo di piazza di tiro o custode di piazza di tiro,5. infermiere militare,6. istruttore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione;c. chiunque, come agente della Confederazione, è distaccato presso una truppa o un’organizzazione della protezione civile e ne condivide i rischi;d. chiunque, in virtù di un ordine di marcia, partecipa: (4) 1. (3) al reclutamento,2. alle visite sanitarie dell’esercito o della protezione civile (6) ,3. (7) ...4. alle ispezioni o alle stime di animali o cose previste per la requisizione a favore dell’esercito o della protezione civile;e. (3) chiunque partecipa a una manifestazione informativa secondo l’articolo 8 della legge militare del 3 febbraio 1995 (9) ; f. (10) ...g. chiunque partecipa:1. all’istruzione tecnica premilitare,2. agli esercizi di tiro fuori servizio,3. a un’attivit militare, volontaria o sportiva militare oppure a un’attivit volontaria fuori servizio nella protezione civile,4. come civile oppure membro del personale d’istruzione o ausiliario a esercizi militari e a servizi d’istruzione della protezione civile,5. come membro del personale insegnante o ausiliario a corsi e esercizi di difesa integrata organizzati dalla Confederazione,6. (11) ...h. (12) chiunque presta aiuto quale terzo ai sensi della legge federale del 20 dicembre 2019 (13) sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile nell’ambito di un intervento di un’organizzazione di protezione civile;i. chiunque soggiorna come paziente in uno stabilimento ospedaliero, di cura o di ricovero oppure in un centro d’accertamento, a spese dell’assicurazione militare;k. chiunque, obbligato al servizio militare:1. sconta una pena di arresti,2. si trova in detenzione militare preventiva o è stato provvisoriamente arrestato;l. chiunque partecipa ad azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici della Confederazione o alla preparazione di queste azioni e al riguardo è vicolato alla Confederazione da rapporti di servizio di diritto pubblico;m. chiunque, come membro del corpo svizzero per l’aiuto in caso di catastrofi, partecipa ad azioni d’aiuto della Confederazione o alla preparazione di queste azioni e al riguardo è vincolato alla Confederazione da rapporti di servizio di diritto pubblico.n. (14) chi presta servizio civile;o. (15) chi, essendovi invitato o convocato, partecipa ad una giornata d’introduzione organizzata dall’Ufficio federale del servizio civile (CIVI) (16) , a un colloquio presso il CIVI, a un colloquio di presentazione in un istituto d’impiego o a un corso di formazione;p. (14) chi in seguito ad una convocazione o ad un invito partecipa a visite sanitarie del servizio civile, del Corpo svizzero d’aiuto in caso di catastrofe o a quelle delle azioni di mantenimento della pace e dei buoni uffici della Confederazione;q. (18) chi è impiegato all’estero in qualit di collaboratore del Servizio delle attivit informative della Confederazione (SIC).
2 Il Consiglio federale, mediante ordinanza, può stabilire in modo più dettagliato la cerchia delle persone assicurate e le condizioni per la copertura assicurativa.
(1) Originario art. 1.
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 ([RU 1996 1445]; [FF 1994 III 1445]).
(3) (5)
(4) [RU 2010 2943]
(5) (8)
(6) Testo rettificato dalla CdR dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; [RS 171.10]).
(7) Abrogato dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, con effetto dal 1° gen. 2010 ([RU 2009 6617]; [FF 2008 2685]).
(8) Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2016 4277], [2017 2297]; [FF 2014 5939]).
(9) [RS 510.10]
(10) Abrogato dall’all. n. 9 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 ([RU 2016 4277], [2017 2297]; [FF 2014 5939]).
(11) Abrogato dal n. II dell’O del 17 dic. 1993, con effetto dal 1° lug. 1994 ([RU 1994 1390]; [FF 1993 IV 534]).
(12) Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 20 dic. 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 4995]; [FF 2019 477]).
(13) [RS 520.1]
(14) (17)
(15) Introdotta dall’all. n. 11 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile ([RU 1996 1445]; [FF 1994 III 1445]). Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 ([RU 2016 1883]; [FF 2014 5749]).
(16) La designazione dell’unit amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali ([RS 170.512.1]), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
(17) Introdotta dall’all. n. 11 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 ([RU 1996 1445]; [FF 1994 III 1445]).
(18) Introdotta dall’all. n. II 19 della LF del 25 set. 2015 sulle attivit informative, in vigore dal 1° set. 2017 ([RU 2017 4095]; [FF 2014 1885]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.