Art. 19d CCS dal 2025

Art. 19d Limitazione dell’esercizio dei diritti civili (1)
L’esercizio dei diritti civili può essere limitato da una misura di protezione degli adulti.
(1) Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.