OETV Art. 198 -

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 198 OETV dal 2025

Art. 198 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 198

1 Se la larghezza non supera 0,80 m, è sufficiente una sola luce di coda a sinistra. I catarifrangenti posteriori non devono essere triangolari.

2 I rimorchi trainati da motoleggere e quadricicli leggeri a motore non necessitano di luce per illuminare la targa. (1)

3 Gli indicatori di direzione lampeggianti non sono necessari se il veicolo trattore non ne è munito e i cenni di mano fatti dal conducente sono ben visibili anche da dietro.

4 L’agganciamento tra veicolo trattore e rimorchio deve essere sufficientemente solido e non deve potersi aprire improvvisamente. Non è necessario un agganciamento di sicurezza supplementare giusta l’articolo 189 capoverso 5. I rimorchi ad una ruota devono sempre avere la stessa inclinazione del veicolo trattore.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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