LIFD Art. 197 - Ripartizione tra i Cantoni

Einleitung zur Rechtsnorm LIFD:



Art. 197 LIFD dal 2025

Art. 197 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 197 Ripartizione tra i Cantoni

1 Cantoni ripartiscono fra loro, secondo i principi del diritto federale relativi al divieto della doppia imposizione, le imposte, le multe inflitte per sottrazione d’imposta o violazione di obblighi procedurali e gli interessi dovuti dai contribuente che hanno elementi imponibili in più Cantoni. ... (1)

2 Se i Cantoni non possono accordarsi, decide il Tribunale federale come istanza unica. (2)

(1) Abrogato dalla cifra II n. 11 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1096; FF 2001 3764).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.