Art. 197 LIFD dal 2025

Art. 197 Ripartizione tra i Cantoni
1 Cantoni ripartiscono fra loro, secondo i principi del diritto federale relativi al divieto della doppia imposizione, le imposte, le multe inflitte per sottrazione d’imposta o violazione di obblighi procedurali e gli interessi dovuti dai contribuente che hanno elementi imponibili in più Cantoni. ... (1)
2 Se i Cantoni non possono accordarsi, decide il Tribunale federale come istanza unica. (2)
(1) Abrogato dalla cifra II n. 11 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1096; FF 2001 3764).
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