Art. 195 LIFD dal 2025

Art. 195 Altre prescrizioni procedurali
1 Sono applicabili le prescrizioni sull’assistenza tra autorità (art. 111 e 112).
2 I funzionari dell’AFC, incaricati di provvedimenti speciali d’inchiesta, sottostanno all’obbligo della ricusazione secondo l’articolo 109.
3 Le spese dei provvedimenti speciali d’inchiesta sono addossate secondo l’articolo 183 capoverso 4.
4 Eventuali indennità all’imputato o a terzi sono pagate secondo gli articoli 99 e 100 della legge federale del 22 marzo 1974 (1) sul diritto penale amministrativo.
5 Per le decisioni su reclamo secondo l’articolo 27 della legge federale sul diritto penale amministrativo è riscossa una tassa di 10 a 500 franchi.
(1) RS 313.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.